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Interventi ammessi con procedura abilitativa semplificata (PAS)

Con la procedura abilitativa semplificata PAS saranno realizzabili i seguenti interventi:

Sezione I – Interventi di nuova costruzione

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell’allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell’allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;

f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell’allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;

g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:

    1. inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
    2. inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;

q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;

r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;

t) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;

u) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;

aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all’interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell’impianto di accumulo non comporta l’aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;

bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all’interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;

cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Sezione II – Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:

a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20 per cento;

b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;

d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;

e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;

g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;

h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:

    1. la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
    2. nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
    3. l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;

n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.

La presentazione della PAS non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa PAS, divenuta efficace nei termini indicati al comma 6, 7 e 8 dell’art. 8 del D.Lgs. 190/2024.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della PAS è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido  il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori, fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi.

Ultima modifica: 3 Marzo 2025 alle 14:45

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