Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:
- sale bingo di cui decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo
svolgimento del gioco del bingo; - agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e
su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo
2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale
2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; - agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione
tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; - negozi di gioco di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n.
223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; - sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito
prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori; - esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del
T.U.L.P.S..”.
Ultima modifica: 25 Novembre 2024 alle 09:33